Art. 48.
(Leggi di revisione statutaria).

      1. Per le modificazioni del presente Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali, salvo quanto previsto dal presente articolo.
      2. L'iniziativa per le modificazioni di cui al comma 1 appartiene anche all'Assemblea legislativa regionale.
      3. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea legislativa

 

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regionale per il raggiungimento dell'intesa.
      4. Nel caso in cui l'intesa prevista dal comma 3 non venga raggiunta entro sei mesi dall'avvio del procedimento ovvero le Camere decidano di discostarsi dal testo proposto dall'Assemblea legislativa regionale o dal testo su cui si era raggiunta l'intesa, le Camere possono comunque adottare la legge costituzionale a maggioranza dei due terzi dei loro componenti.
      5. Le modificazioni approvate sono sottoposte a referendum popolare confermativo regionale qualora entro tre mesi ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della regione autonoma o un terzo dei componenti dell'Assemblea legislativa regionale. La legge sottoposta a referendum confermativo non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
      6. Le leggi approvate ai sensi del comma 4 sono in ogni caso sottoposte a referendum popolare confermativo.
      7. Le disposizioni contenute nell'articolo 72, comma 4, possono essere modificate con legge della Repubblica, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo della Repubblica e dell'Assemblea legislativa regionale e, in ogni caso, previa intesa con la regione autonoma da esprimere in sede di Commissione paritetica di cui all'articolo 78.